Rassegna stampa

venerdì 13 febbraio 2015

Emissioni obbligazionarie prossime allo zero

Tra il 19 e il 22 gennaio scorsi, il tasso Euribor a un mese ha chiuso quattro sedute in negativo; questo indicatore europeo, fissato giornalmente in base al tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie dei depositi in euro tra le principali banche europee, viene utilizzato anche per parametrare mutui, obbligazioni ed altri investimenti.
Cosa accadrebbe ai coupon se anche l'Euribor a sei mesi (che ora viaggia allo 0,135%) dovesse scendere sotto lo zero? Per quanto riguarda le obbligazioni indicizzate occorre visualizzare il prospetto di ciascuna emissione per verificare se sia previsto un floor - ovvero un limite minimo alla cedola - un evento abbastanza raro; nel caso dei titoli pubblici, invece, è esplicitato che lo spread va sommato algebricamente al parametro di indicizzazione, e quindi se l'Euribor a sei mesi dovesse diventare negativo la cedola di quel semestre sarebbe inferiore allo spread.
Passando al rischio opportunità dei titoli legati all'Euribor, i gestori fanno notare come gli indicatori potrebbero scendere ancora; i livelli raggiunti rappresentano un minimo storico, ma - come spiegano gli esperti - quando si acquista un bond a tasso variabile bisogna guardare al rendimento corrente, cioè al prezzo pagato in rapporto alla cedola in corso e, soprattutto, alle aspettative sul futuro andamento dei tassi a breve. Siamo in una situazione ambigua, perché da una parte la politica della Bce ci fa pensare che i tassi a breve rimarranno bassi nel medio periodo, mentre dall'altro lato (guardando soprattutto ai rendimenti dei Cct, superiori a quelli dei Btp di pari scadenza) si evince che il mercato si aspetta che l'Euribor possa andare a zero o addirittura diventare negativo.
Il consiglio dei professionisti è quello di monitorare le prossime mosse della Bce, specialmente riguardo al tasso di deposito applicato alle banche.


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mercoledì 11 febbraio 2015

Anche i pensionati possono dedurre i versamenti sul fondo pensione

Con la delibera del 24 gennaio 2008, la Covip - Commissione di vigilanza sui fondi pensione - ha chiarito le posizioni di coloro che, già pensionati o in procinto di raggiungere la pensione, vorrebbero aderire o hanno già aderito alla previdenza complementare.
Per i titolari di pensione di vecchiaia e per coloro che hanno raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento del trattamento pensionistico, l'adesione alle forme di previdenza complementare risulta preclusa.
La normativa sulla previdenza complementare stabilisce il diritto, per un iscritto a una forma pensionistica complementare, di proseguire volontariamente la contribuzione alla forma medesima oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementari.
Per i titolari di pensione di anzianità che non abbiano raggiunto l'età pensionabile la situazione è diversa, infatti, vi è la possibilità di iscrizione a forme di previdenza complementare a patto che sia effettuata almeno un anno prima della predetta età di pensionamento.
Colui che prosegue volontariamente la contribuzione oltre il compimento dell'età pensionabile, potrà determinare autonomamente il momento della fruizione della prestazione una volta conseguito il requisito minimo di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Per quanto riguarda la deducibilità dei versamenti, i contributi versati ad una forma pensionistica complementare, restano deducibili annualmente dal reddito complessivo annuo entro l'importo di € 5.164, 57.


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