Con la delibera del 24 gennaio 2008, la Covip - Commissione di vigilanza sui fondi pensione - ha chiarito le posizioni di coloro che, già pensionati o in procinto di raggiungere la pensione, vorrebbero aderire o hanno già aderito alla previdenza complementare.
Per i titolari di pensione di vecchiaia e per coloro che hanno raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento del trattamento pensionistico, l'adesione alle forme di previdenza complementare risulta preclusa.
Per i titolari di pensione di vecchiaia e per coloro che hanno raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento del trattamento pensionistico, l'adesione alle forme di previdenza complementare risulta preclusa.
La normativa sulla previdenza complementare stabilisce il diritto, per un iscritto a una forma pensionistica complementare, di proseguire volontariamente la contribuzione alla forma medesima oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementari.
Per i titolari di pensione di anzianità che non abbiano raggiunto l'età pensionabile la situazione è diversa, infatti, vi è la possibilità di iscrizione a forme di previdenza complementare a patto che sia effettuata almeno un anno prima della predetta età di pensionamento.
Colui che prosegue volontariamente la contribuzione oltre il compimento dell'età pensionabile, potrà determinare autonomamente il momento della fruizione della prestazione una volta conseguito il requisito minimo di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Per quanto riguarda la deducibilità dei versamenti, i contributi versati ad una forma pensionistica complementare, restano deducibili annualmente dal reddito complessivo annuo entro l'importo di € 5.164, 57.
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