Rassegna stampa

mercoledì 30 luglio 2014

Assicurazioni Vita: da chi ti puoi assicurare

La stipula di un contratto di assicurazione può avvenire o presso le imprese di assicurazione o tramite gli intermediari iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.
Le imprese di assicurazione italiane ed estere devono essere autorizzate e abilitate ad operare dall'IVASS, Istituto Nazionale  per la Vigilanza sulle Assicurazioni, i quali elenchi sono disponibili anche sul sito internet dell'IVASS nell'apposito albo.
Il collocamento di un contratto di assicurazione vita può avvenire anche attraverso intermediari assicurativi che prestano assistenza e consulenza. Tali intermediari assicurativi, iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, sono gli agenti, i broker, i produttori diretti delle imprese, gli intermediari finanziari, le SIM, le banche e gli uffici postali.
Un contratto, però, può essere stipulato anche a distanza (tele marketing o Internet) e in questo caso al cliente dovranno essere forniti  le informazioni precontrattuali e i documenti come in un istituto di assicurazione.

fonte: www.ivass.it, Istituto Nazionale di Vigilanza sulle Assicurazioni

lunedì 28 luglio 2014

Assicurazione Vita: le Polizze Unit Linked

Le polizze unite linked sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni o esterni in cui vengono investiti i premi versati, dai quali vengono dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. In questo tipo di contratto, prima di scegliere in quale fondo di investimento investire, bisogna tener conto del proprio profilo di rischio, inoltre è consentito trasferire le somme accumulate da un fondo all'altro, switch, pagando eventualmente una commissione.
Anche questo prodotto può offrire una garanzia di capitale o rendimento minimo.
Essendo le polizze unit linked e index ad alto contenuto finanziario, nel caso in cui il valore della polizza si riduce di oltre il 30% rispetto al valore dei premi investiti, la compagnia dovrà inviare al cliente una comunicazione che indica l'ammontare delle perdite entro 10 giorni e ogni qual volta si verifichino ulteriori perdite pari o superiori al 10%.
Per limitare tali rischi, però, l'IVASS ha dettato rigorose deposizioni stabilendo limiti per i soggetti emittenti e obblighi di diversificazione e dispersione del rischio per singolo fondo.

fonte: www.ivass.it, Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni

venerdì 25 luglio 2014

Assicurazioni Vita: le Polizze Index

Le polizze index sono dei contratti in cui le prestazioni sono collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento. Per tutelare i contraenti di tali polizze, l'IVASS ha introdotto una disciplina che prevede che il rischio di insolvenza delle società che hanno emesso i titoli a cui sono agganciate le prestazioni assicurative resti a carico della compagnia. Inoltre sono assoggettate alla disciplina del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (TUF).
Il capitale che si può ottenere da questa tipo di contratto è soggetto alle oscillazioni dell'indice o del titolo di riferimento che nei contratti di breve durata può risentire di cicli economici negativi, può, però, anche offrire delle garanzie, come la restituzione dell'importo dei premi investiti oppure un capitale minimo a scadenza, sia in caso di morte che di morte dell'assicurato.

fonte: www.ivass.it, Istituto Nazionale per la vigilanza sulle Assicurazioni

www.elenacurrado.it

mercoledì 23 luglio 2014

Assicurazioni Vita: le Polizze Rivalutabili

Questi tipi di polizze prevedono una rivalutazione annuale del capitale assicurato o della rendita, mediante riconoscimento alla polizza stessa di una parte degli utili finanziari realizzati dalla gestione separata.
Per queste polizze si possono pagare premi unici, ricorrenti o annui.
I premi annui possono essere costanti, il capitale o la rendita crescono soltanto in funzione dei rendimenti conseguiti dalla gestione separata e riconosciuti al contraente in base alle condizioni contrattuali, o rivalutabili, il capitale o la rendita assicurati crescono di anno in anno anche in funzione della rivalutazione del premio.
In alcuni casi, le condizioni delle polizze rivalutabili, possono prevedere la possibilità di mantenere il primo costante a partire dalla data di richiesta della stabilizzazione fino alla scadenza del contratto, oppure il rifiuto o la limitazione, in un determinato anno, dell'incremento del premio. Gli elementi che contraddistinguono un contratto rivalutabile sono: 

  • il tasso tecnico, cioè il tasso di interesse fisso riconosciuto dall'impresa, una specie di rendimento anticipato riconosciuto al contraente al momento del pagamento del premio, 
  • il tasso di interesse garantito, che corrisponde al rendimento minimo garantito al contraente indipendentemente dall'andamento della gestione separata,
  • l'aliquota di retrocessione, è la percentuale del rendimento realizzato dalla gestione separata con cui sono investiti i premi, che l'impresa riconosce al contraente,
  • il consolidamento delle prestazioni, gli interessi realizzati annualmente dalla data gestione separata vengono retrocessi e acquisiti dal contraente indipendentemente dall'andamento degli investimenti negli anni successivi.
fonte: www.ivass.it Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni

lunedì 21 luglio 2014

Assicurazioni Vita: i Principali Tipi di Contratti Vita

I contratti di assicurazione sulla vita devono rispondere principalmente alle esigenze del contraente.
Se si vuole salvaguardare la famiglia da problemi finanziari in caso di decesso bisogna scegliere un assicurazione per il caso morte che, al verificarsi dell'evento assicurato entro la scadenza del contratto, prevede il pagamento di un capitale mentre nel contratto a vita intera il pagamento del capitale avviene alla morte dell'assicurato, indipendentemente dal momento nel quale essa si verifica.
Se, invece, ci si vuol garantire una pensione integrativa ci si deve indirizzare verso forme pensionistiche individuali o verso prodotti di rendita vitalizia che prevedono il pagamento di un capitale o di una rendita in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto.
Si può anche optare per un prodotto con un più alto contenuto finanziario come un contratto di capitale differito o di capitalizzazione, con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni a fronte del pagamento di premi unici o periodici, o una polizza index o unit linked. La caratteristica principale di queste polizze a contenuto finanziario è che le somme dovute dalla compagnia non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.
Infine ci sono le assicurazioni miste, forme intermedie che puoi sottoscrivere se vuoi crearti una disponibilità finanziaria ad una certa data e al tempo stesso vuoi tutelare la tua famiglia da problemi finanziari in caso di decesso, queste coperture prevedono il pagamento al beneficiario di un capitale sia in caso di sopravvivenza che in caso di morte dell'assicurato nel corso del contratto.

fonte: www.ivass.it, Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni

venerdì 18 luglio 2014

Assicurazioni Vita: i Soggetti Coinvolti in un Contratto Vita

I soggetti coinvolti in un contratto vita sono:
  • il contraente, colui che stipula il contratto di assicurazione, paga i premi e ha la facoltà di esercitare tutti i diritti propri del contratto (riscatto della polizza, modifica del beneficiario);
  • l'assicurato, la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. Se diverso dal contraente,l'assicurato deve firmare per accettazione il contratto qualora si tratti di garanzia per il caso morte;
  • il beneficiario, la persona designata dal contraente a ricevere le somme assicurate. La designazione può essere effettuata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all'impresa di assicurazione o per testamento.
fonte: www.ivass.it Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

mercoledì 16 luglio 2014

Assicurazioni Vita: Rischio e Protezione

Perché assicurarsi? Perché l'attività umana è caratterizzata dall'incertezza, molti eventi futuri possono condizionare il corso della vita (spese mediche improvvise, condizioni economiche o eventi spiacevoli).
Fin dall'antichità l'uomo ha sentito il bisogno di trovare forme di protezione e garanzia e quindi di assicurazione.
L'assicurazione trovò spazio prima nell'agricoltura, poi nel trasporto elle merci via mare, per difendersi dalla pirateria e in seguito, soprattutto nei paesi del Nord, cominciarono a prender forma le prime assicurazioni sulla vita.
La caratteristica principale della'assicurazione è da sempre la mutualità, ovvero l'operazione di trasferimento di un rischio individuale su una collettività attraverso la ripartizione dello stesso rischio tra più soggetti. Le conseguenze dannose degli eventi vengono trasferite all'assicurazione in cambio di un corrispettivo, un premio molto inferiore al costo che, da solo, il singolo dovrebbe sopportare.


fonte: www.ivass.it Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni


lunedì 14 luglio 2014

Previdenza Complementare: gestione investimenti e vigilanza

Le forme previdenziali complementari devono rispettare regole di prudenza definite dalla legge che tengono conto della finalità previdenziale e non speculativa dell'investimento.
Nei fondi pensioni negoziali, la gestione degli investimenti è affidata a operatori professionali come banche, SGR, assicurazioni sulla base di una convenzione nella quale sono definiti i criteri a cui tali operatori di devono attenere.
Nei fondi pensione aperti o nei PIP gli investimenti sono gestiti direttamente dalla società, banca, SGR o assicurazione, che ha istituito il fondo ma costituiscono un patrimonio autonomo e separato rispetto a quello della società.
I fondi pensione preesistenti, invece, affidano la gestione delle risorse finanziarie a operatori professionali o le gestiscono direttamente. Le risorse finanziarie date in gestione vengono depositate presso un banca autorizzata dalla Banca d'Italia, la banca depositaria, la quale ha il compito di verificare che le operazioni effettuate dal gestore siano conformi alla legge e a quanto stabilito nello Statuto o nel Regolamento della forma pensionistica complementare.

L'organo preposto alla vigilanza sul sistema della previdenza complementare è la COVIP, Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione, che ha lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari a tutela degli iscritti e dei beneficiari.
La COVIP può, inoltre, formulare proposte di modifica legislative in materia di previdenza complementare.
E' inserita negli organismi internazionali, Unione Europea e OCSE, nei quali operano le Autorità dei paesi membri relativamente ai temi della previdenza complementare.

fonte: www.covip.it Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, www.assogestioni.it

www.elenacurrado.it

venerdì 11 luglio 2014

Previdenza Complementare: trasferimento, prestazioni e vantaggi fiscali.


Dopo due anni di adesione al fondo pensione si può richiedere, per qualsiasi motivo, il trasferimento ad un altra forma pensionistica complementare.
Il trasferimento non implica nessuna interruzione del percorso previdenziale.

Nel momento in cui, invece, si raggiungono i requisti per ottenere la pensione obbligatoria e l'adesione per almeno cinque anni alla forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore, esso potrà richiedere la rendita che costituirà la pensione complementare.
Questa verrà pagata dall'impresa di assicurazione con cui la forma pensionistica è convenzionata.
La pensione complementare può essere reversibile sia al coniuge del lavoratore cui ne aveva diritto o ad un'altra persona designata.
Si può, però, anche scegliere che la posizione venga liquidata in un unica soluzione al momento del pensionamento, fino ad un massimo del 50% del capitale accumulato.
Durante la fase di contribuzione si può anche prelevare una somma a titolo di anticipazione o di riscatto in relazione a determinate situazione previste dalla legge o dal fondo pensione di appartenenza.

Aderendo alla previdenza complementare si beneficia, inoltre, di una tassazione favorevole.
Durante in periodo di contribuzione, infatti, si può dedurre fino ad un massimo di 5.164,57 € all'anno, i rendimenti sono tassati all'11% rispetto al 12,5% che si applica alle forme di risparmio finanziario e durante il pagamento della pensione complementare l'aliquota si riduce al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare, ma viene sottoposta a tassazione soltanto la parte di rendita che corrisponde ai contributi dedotti durante il periodo di partecipazione.

fonte: www.covip.it Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, www.assogestioni.it




mercoledì 9 luglio 2014

Previdenza Complementare: linee di investimento

I fondi pensione individuano più linee di investimento alle quali i lavoratori possono aderire e a cui corrisponde un determinato profilo rischio rendimento.
Queste si differenziano in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e si distinguono in:
  • fondi azionari: che investono solo o principalmente in azioni fino al 70%;
  • fondi azionari bilanciati: nel quale le azioni sono comprese tra il 50% e il 90%
  • fondi obbligazionari: che investono solo o principalmente in obbligazioni;
  • fondi bilanciati: che investono in azioni e obbligazioni;
  • fondi bilanciati obbligazionari;
  • fondi garantiti: che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato.
fonte: www.covip.it Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, www.assogestioni.it

lunedì 7 luglio 2014

Previdenza Complementare: chi può aderire e come

L'adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria ed è rivolta al mondo del lavoro quindi può aderire un lavoratore dipendente, un lavoratore autonomo e un libero professionista.
Ma come si può aderire alla previdenza complementare?
Un lavoratore dipendente ha la possibilità di aderire a un fondo pensione di riferimento per il suo settore, azienda o regione e può aderire o su base individuale o su base collettiva.
Se il lavoratore aderisce alla forma pensionistica su base collettiva la contribuzione sarà formata dal contributo del lavoratore stesso, il cui importo è stabilito dagli accordi collettivi, la quota di TFR futuro, cioè quello che si matura dal momento in cui si aderisce al fondo e il contributo del datore di lavoro.
Se, invece, un lavoratore aderisce su base individuale la contribuzione sarà formata dal contributo del lavoratore e la quota di TFR futuro. 
Un lavoratore autonomo o libero professionista può aderire ad un PIP o ad un fondo pensione aperto e il contributo è esclusivamente a carico del lavoratore.

fonte: www.covip.it Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

giovedì 3 luglio 2014

Principali forme Pensionistiche Complementari

Esistono varie forme pensionistiche complementari:
  • Fondi Pensione Negoziali: sono fondi pensionistici istituiti sai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. A questa categoria appartengono anche i fondi pensione territoriali che nascono da accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o area geografica;
  • Fondi Pensione Aperti: sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare;
  • Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP): sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione rivolte a tutti coloro che, indipendentemente dalla propria situazione lavorativa, intendono costruirsi una rendita integrativa;
  • Fondi Pensione Preesistenti: forme pensionistiche istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993.
fonte: www.covip.it Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

martedì 1 luglio 2014

La Nuova Fiscalità

A partire dal 1 luglio 2014, con il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, l'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi, passerà dal 20% al 26%.
Rispetto ai decreti legge del 2011 e 2012 questa nuova tassazione presenta due importanti novità.
La prima novità riguarda il mantenimento dell'aliquota al 12,5% oltre che per le obbligazioni, i titoli del D.P.R. 29/1973 n. 601, le obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list, anche per i redditi relativi alle obbligazioni emesse da enti territoriali degli Stati esteri inclusi nella white list anche qualora l'investimento sia effettuato indirettamente per il tramite di Oicr.
La seconda grande novità riguarda la previsione di un regime transitorio per gli Oicr. L'aliquota del 26% si applicherà sui proventi a decorrere dal 1 luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni mentre sui proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014 e riferibili a importi maturati entro il 30 giugno 2014 si applicherà l'aliquota del 20%. Questo regime transitorio riguarda i proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr a prescindere dall'oggetto dell'investimento, dalle modalità di sottoscrizione o rimborso, dalla forma contrattuale o statutaria e dal Paese di istituzione. Riguarda i redditi di capitale e plusvalenze derivanti dal rimborso, cessione o liquidazione di quote o azioni. L'applicazione dell'aliquota avverrà nel caso del realizzo di un provento in sede di rimborso, cessione o liquidazione di quote o azioni e nel caso in cui al 30 giugno 2014 sia maturato un provento o "zainetto".
Questo regime transitorio però non sarà applicato ai proventi periodici, nel caso di realizzo di minusvalenze e nel caso in cui al 30 giugno 2014 risulti una posizione minusvalente.

fonte: "Focus Risparmio" giugno 2014