Dopo due anni di adesione al fondo pensione si può richiedere, per qualsiasi motivo, il
trasferimento ad un altra forma pensionistica complementare.
Il trasferimento non implica nessuna interruzione del percorso previdenziale.
Nel momento in cui, invece, si raggiungono i requisti per ottenere la pensione obbligatoria e l'adesione per almeno cinque anni alla forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore, esso potrà richiedere la rendita che costituirà la pensione complementare.
Questa verrà pagata dall'impresa di assicurazione con cui la forma pensionistica è convenzionata.
La pensione complementare può essere reversibile sia al coniuge del lavoratore cui ne aveva diritto o ad un'altra persona designata.
Si può, però, anche scegliere che la posizione venga liquidata in un unica soluzione al momento del pensionamento, fino ad un massimo del 50% del capitale accumulato.
Durante la fase di contribuzione si può anche prelevare una somma a titolo di anticipazione o di riscatto in relazione a determinate situazione previste dalla legge o dal fondo pensione di appartenenza.
Aderendo alla previdenza complementare si beneficia, inoltre, di una tassazione favorevole.
Durante in periodo di contribuzione, infatti, si può dedurre fino ad un massimo di 5.164,57 € all'anno, i rendimenti sono tassati all'11% rispetto al 12,5% che si applica alle forme di risparmio finanziario e durante il pagamento della pensione complementare l'aliquota si riduce al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare, ma viene sottoposta a tassazione soltanto la parte di rendita che corrisponde ai contributi dedotti durante il periodo di partecipazione.