Per i contratti a premio annuo, il riscatto è previsto solo dopo il termine previsto dalla polizza, mentre per quelli a premio unico, il riscatto è previsto solo dopo un anno dalla decorrenza del contratto. A seconda del contratto sono previsti anche riscatti parziali.
Il valore di riscatto, però, può essere inferiore all'ammontare dei premi pagati o addirittura pari a zero se le annualità di premio pagate non raggiungono il numero sufficiente per avere diritto al riscatto.
La riduzione consiste nella sospensione del pagamento dei premi annui successivi al primo. In tal caso il contratto rimane in vigore fino alla scadenza, per un capitale proporzionalmente ridotto rispetto a quello iniziale, determinato tenendo conto dei soli premi effettivamente pagati rispetto a quelli stabiliti nel contratto.
Il capitale ridotto si rivaluta annualmente e verrà liquidato alla scadenza del contratto.
La riattivazione è la facoltà del contraente di riprendere il versamento dei premi annui dopo un periodo di sospensione del pagamento degli stessi. La riattivazione avviene mediante il versamento delle rate del premio non pagate maggiorate degli interessi.
fonte: www.ivass.it, Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
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