Le forme previdenziali complementari devono rispettare regole di prudenza definite dalla legge che tengono conto della finalità previdenziale e non speculativa dell'investimento.
Nei fondi pensioni negoziali, la gestione degli investimenti è affidata a operatori professionali come banche, SGR, assicurazioni sulla base di una convenzione nella quale sono definiti i criteri a cui tali operatori di devono attenere.
Nei fondi pensione aperti o nei PIP gli investimenti sono gestiti direttamente dalla società, banca, SGR o assicurazione, che ha istituito il fondo ma costituiscono un patrimonio autonomo e separato rispetto a quello della società.
I fondi pensione preesistenti, invece, affidano la gestione delle risorse finanziarie a operatori professionali o le gestiscono direttamente. Le risorse finanziarie date in gestione vengono depositate presso un banca autorizzata dalla Banca d'Italia, la banca depositaria, la quale ha il compito di verificare che le operazioni effettuate dal gestore siano conformi alla legge e a quanto stabilito nello Statuto o nel Regolamento della forma pensionistica complementare.
L'organo preposto alla vigilanza sul sistema della previdenza complementare è la COVIP, Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione, che ha lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari a tutela degli iscritti e dei beneficiari.
La COVIP può, inoltre, formulare proposte di modifica legislative in materia di previdenza complementare.
E' inserita negli organismi internazionali, Unione Europea e OCSE, nei quali operano le Autorità dei paesi membri relativamente ai temi della previdenza complementare.
fonte: www.covip.it Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, www.assogestioni.it
fonte: www.covip.it Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, www.assogestioni.it
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