Rassegna stampa

martedì 1 aprile 2014

Aggiornamento imposta di bollo


Di seguito sono indicati i contenuti del Decreto Legge n. 201/2011 (cosidetto "Decreto Salva Italia") e le novità introdotte per l'anno 2014 della Legge Stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 in materia di applicazione dell'imposta di bollo proporzionale.

Applicazione dell'imposta di bollo proporzionale

L'imposta di bollo proporzionale è applicata sulle rendicontazioni periodiche alla clientela relative a prodotti e strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari, ad esclusione delle polizze assicurative Ramo I e delle forme pensionistiche individuali di cui al D. Lgs 252 del 2005.

L'imposta di bollo proporzionale è calcolata sulla valorizzazione dell'ammontare complessivo dei prodotti e strumenti finanziari detenuti dal Cliente, a parità di intestazione, presso il medesimo intermediario, che è cosi tenuto ad applicare l'imposta, utilizzando le seguenti aliquote:

  • per l'anno 2013 l'aliquota è pari all' 1,5 per mille, con un  minimo di euro 34,20 e con un massimo di euro 4.500 (il limite massimo è applicabile solo se il Cliente è soggetto diverso da persona fisica);
  • a decorrere dall'anno 2014 l'aliquota sarà pari al 2 per mille e se il clinte è soggetto diverso da persona fisica l'imposta dovuta nella misura massima di euro 14.000 (è stato abolito il minimo pari a euro 34,20)
L'imposta di bollo proporzionale è determinata al termine del periodo rendicontato ovvero, in assenza di obbligo di rendicontazione, al 31 dicembre di ciascun anno.

Se le comunicazioni sono eleaborate periodicamente nel corso dell'anno, oppure in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta è ragguagliata al periodo rendicontato.

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